LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2004 , N. 34

Politiche regionali per i minori

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 17 Dicembre 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-12-14;34

Art. 9.
Osservatorio regionale sui minori.
1. È istituito l’Osservatorio regionale sui minori con il compito di analizzare, monitorare ed interpretare i fenomeni inerenti alla realtà minorile, al fine di fornire alla Regione idonei strumenti per l’adozione delle scelte strategiche.
2. Con deliberazione della Giunta regionale vengono individuati i centri di ricerca specializzati, gli esperti in materia preferibilmente operanti nell’area del no profit o nell’ambito universitario e un rappresentante della Consulta regionale delle associazioni familiari, incaricati di svolgere le attività dell’Osservatorio, nonché le modalità di collaborazione con gli Osservatori costituiti dalle province.
3. L’Osservatorio regionale sui minori collabora con l’Osservatorio regionale per l’integrazione e la multietnicità e gli osservatori tematici istituiti dalla Regione o con essa convenzionati anche per contrastare con misure preventive, protettive e riparative le pratiche di mutilazione genitale femminile.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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