LEGGE REGIONALE
21 dicembre 2004
, N. 39
Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti
(BURL n. 52, 2º suppl. ord. del 24 Dicembre 2004 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-12-21;39
Art. 5.
Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili.
1. Al fine di limitare le emissioni di anidride carbonica e di altre sostanze inquinanti, oltre che di ridurre i consumi di energia, per gli edifici di proprietà privata qualunque sia la loro destinazione d’uso e per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il condizionamento, l’illuminazione e la produzione di acqua calda sanitaria, è verificata in via prioritaria l’opportunità di ricorso a fonti di energia rinnovabile o assimilata, salvo impedimenti di natura tecnica ed economica o relativi al ciclo di vita degli impianti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia