LEGGE REGIONALE
21 dicembre 2004
, N. 39
Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti
(BURL n. 52, 2º suppl. ord. del 24 Dicembre 2004 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-12-21;39
Art. 12.
Integrazione e abrogazione di norme.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 20 aprile 1995, n. 26 (Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie e dei rapporti di copertura limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica)(2)è aggiunto il comma 1 bis:
“1 bis. Non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, l’aumento di volume prodotto dagli aumenti di spessore di murature esterne per la realizzazione di pareti ventilate.”.
“1 bis. Non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, l’aumento di volume prodotto dagli aumenti di spessore di murature esterne per la realizzazione di pareti ventilate.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2004, n. 1 (Contenimento dei consumi energetici negli edifici attraverso la contabilizzazione del calore)(3)è abrogato.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia