LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2005 , N. 2

Norme in materia di discipline bio-naturali

(BURL n. 5, 1º suppl. ord. del 04 Febbraio 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-01;2

Art. 2.
Registro degli operatori in discipline bionaturali.
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, è istituito il registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, di seguito denominato registro.
2. Al registro possono iscriversi coloro i quali abbiano seguito percorsi formativi riconosciuti dalla Regione in base a criteri definiti dal comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 4.
3. L’iscrizione nel registro non costituisce comunque condizione necessaria per l’esercizio dell’attività sul territorio regionale da parte degli operatori.
4. L’istituzione presso la Giunta regionale dei registri di cui al presente e successivo articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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