LEGGE REGIONALE
1 febbraio 2005
, N. 2
Norme in materia di discipline bio-naturali
(BURL n. 5, 1º suppl. ord. del 04 Febbraio 2005 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-01;2
Art. 2.
Registro degli operatori in discipline bionaturali.
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, è istituito il registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, di seguito denominato registro.
2. Al registro possono iscriversi coloro i quali abbiano seguito percorsi formativi riconosciuti dalla Regione in base a criteri definiti dal comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia