LEGGE REGIONALE
1 febbraio 2005
, N. 2
Norme in materia di discipline bio-naturali
(BURL n. 5, 1º suppl. ord. del 04 Febbraio 2005 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-01;2
Art. 4.
Organismi consultivi.
1. Per realizzare le finalità di cui all’articolo 1, la Regione si avvale della consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali istituita con legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali) nonché di un comitato tecnico scientifico, di seguito denominato comitato, composto da:
3. Il Comitato svolge funzioni di supporto tecnico, ed in particolare:
b) elabora i criteri di valutazione dei percorsi formativi e dei programmi di aggiornamento degli enti di formazione;
4. La consulta concorre con la Giunta regionale alla definizione delle politiche ed iniziative regionali volte a qualificare gli operatori in discipline bio-naturali, e in particolare:
a) propone iniziative tese a valorizzare l’attività degli operatori anche nell’ambito extra regionale;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia