LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2005 , N. 2

Norme in materia di discipline bio-naturali

(BURL n. 5, 1º suppl. ord. del 04 Febbraio 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-01;2

Art. 4.
Organismi consultivi.
1. Per realizzare le finalità di cui all’articolo 1, la Regione si avvale della consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali istituita con legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali) nonché di un comitato tecnico scientifico, di seguito denominato comitato, composto da:
a) un rappresentante per ogni associazione di operatori in discipline bio-naturali, operante da almeno un anno sul territorio regionale;
b) un rappresentante per ogni ente di formazione per operatori in discipline bio-naturali, pubblico o privato, che abbia organizzato corsi della durata di almeno un anno.
2. La composizione del comitato può essere, di volta in volta, integrata con la presenza di:
a) esperti in formazione e lavoro, sanità, assistenza e ricerca universitaria;
b) rappresentanti dell’ordine dei medici;
c) rappresentanti di associazioni dei consumatori.
3. Il Comitato svolge funzioni di supporto tecnico, ed in particolare:
a) propone i contenuti dei programmi dei percorsi formativi nelle diverse discipline;
b) elabora i criteri di valutazione dei percorsi formativi e dei programmi di aggiornamento degli enti di formazione;
c) partecipa alla definizione dei requisiti per l’iscrizione nei registri di cui agli articoli 2 e 3;
d) valuta le domande di iscrizione.
4. La consulta concorre con la Giunta regionale alla definizione delle politiche ed iniziative regionali volte a qualificare gli operatori in discipline bio-naturali, e in particolare:
a) propone iniziative tese a valorizzare l’attività degli operatori anche nell’ambito extra regionale;
b) promuove iniziative volte a salvaguardare la correttezza e la qualità delle prestazioni nel rispetto delle regole comportamentali stabilite dalle associazioni di settore;
c) formula proposte e pareri inerenti agli interventi regionali volti a salvaguardare la tutela del rapporto tra operatori in discipline bio-naturali e utenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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