LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2005 , N. 2

Norme in materia di discipline bio-naturali

(BURL n. 5, 1º suppl. ord. del 04 Febbraio 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-01;2

Art. 6.
Norma di salvaguardia.
1. Gli operatori che, all’entrata in vigore della presente legge, abbiano completato un ciclo formativo completo rispondente ai contenuti didattici ed agli standard qualitativi definiti ai sensi dell’articolo 4, comma 3, e che abbiano documentato l’esercizio dell’attività, possono richiedere l’iscrizione nella competente sezione del registro regionale, acquisito il parere favorevole del comitato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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