LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2005 , N. 2

Norme in materia di discipline bio-naturali

(BURL n. 5, 1º suppl. ord. del 04 Febbraio 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-01;2

Art. 7.
Forme di intervento regionale.
1. La Regione favorisce le forme associative tra gli operatori in discipline bio-naturali anche attraverso la valorizzazione degli aspetti peculiari di ciascuna disciplina.
2. La previsione negli statuti o negli atti costitutivi delle associazioni di operatori in discipline bio-naturali, di norme che dispongano forme di controllo, regole comportamentali ed azioni disciplinari interne a garanzia del corretto svolgimento dell’attività da parte dei propri associati è considerata requisito per l’accesso preferenziale ai contributi erogati dalla Regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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