LEGGE REGIONALE
28 febbraio 2005
, N. 9
Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica
(BURL n. 9, 1º suppl. ord. del 01 Marzo 2005 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-28;9
Art. 2.
Requisiti della guardia ecologica volontaria.
1. L’aspirante guardia ecologica volontaria deve:
d bis) essere maggiorenne e avere massimo 70 anni alla data di iscrizione al corso di formazione;(6)
NOTE:
5. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c), numero 1), della l.r. 21 maggio 2020, n. 12.
6. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. c), numero 2) della l.r. 21 maggio 2020, n. 12
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia