LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2005 , N. 9

Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica

(BURL n. 9, 1º suppl. ord. del 01 Marzo 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-28;9

Art. 2.
Requisiti della guardia ecologica volontaria.
1. L’aspirante guardia ecologica volontaria deve:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea(5);
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non avere subìto condanne penali definitive;
d) possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che la rendono idonea al servizio;
d bis) essere maggiorenne e avere massimo 70 anni alla data di iscrizione al corso di formazione;(6)
e) frequentare i corsi di formazione ed effettuare l’addestramento pratico;
f) superare l’esame teorico-pratico davanti alla commissione regionale di cui all’articolo 5;
g) conseguire la nomina a guardia giurata.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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