LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2005 , N. 9

Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica

(BURL n. 9, 1º suppl. ord. del 01 Marzo 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-28;9

Art. 4.
Compiti e attività degli enti organizzatori.(21)
1. Gli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 3, comma 3:(22)
a) organizzano i corsi di formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie e, periodicamente, i corsi di aggiornamento e specialistici delle guardie ecologiche in servizio in relazione all’attività da svolgere e alla conformazione del territorio, sulla base delle direttive regionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b);(23)
a bis) definiscono i requisiti fisici delle guardie ecologiche volontarie;(24)
a ter) attuano le previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), secondo la disciplina applicabile al volontariato di cui alla presente legge;(24)
b) conferiscono gli incarichi alle aspiranti guardie ecologiche volontarie e alle guardie ecologiche onorarie di cui all’articolo 11, rilasciano i tesserini di riconoscimento e consegnano alle guardie ecologiche volontarie i distintivi rilasciati dalla Regione;(25)
c) nominano il responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica, che di norma non può coincidere con il direttore dell’ente organizzatore, e, sentito il suo parere, possono individuare uno o più coordinatori con funzioni di supporto organizzativo in base alle disponibilità manifestate dalle guardie ecologiche volontarie in servizio presso l’ente organizzatore o, in mancanza, d’ufficio;(26)
d) approvano con periodicità annuale il programma delle attività da svolgere, la relazione e il rendiconto finale delle attività svolte da presentare alla Regione; la relazione deve contenere in particolare sezioni riguardanti:
1) i provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca degli incarichi con le relative motivazioni;
2) i nominativi delle guardie ecologiche trasferite in altro ente o da altro ente, in seguito a nullaosta degli enti interessati, con i relativi decreti;
3) l’elenco aggiornato al 31 dicembre delle guardie ecologiche in servizio;(27)
4) l’elenco aggiornato al 31 dicembre delle guardie ecologiche onorarie;(27)
5) il rapporto sulle attività svolte dalla vigilanza volontaria nella Rete ecologica Natura 2000 interessata dal territorio di competenza;
e) assicurano la cooperazione con le autorità competenti per il trasferimento dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate dalle guardie ecologiche e per la collaborazione in casi di emergenza o di disastri di carattere ecologico;
e bis) trasmettono alla Regione, a fini informativi, copia del vigente regolamento di servizio, ove approvato;(28)
e ter) inviano, su richiesta dei comuni, report sintetico delle attività svolte dalle guardie ecologiche volontarie nell’ambito territoriale di riferimento del comune richiedente, fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.(28)
2. Il responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica:
a) convoca periodicamente le guardie ecologiche, fornendo ad esse tutti gli elementi conoscitivi sulla normativa, sugli atti amministrativi e sulla relativa corretta applicazione, nonché sui programmi, piani e iniziative che interessano le attività da svolgere nel territorio di competenza;(29)
b) predispone settimanalmente gli ordini di servizio giornalieri, indicando specificatamente le zone in cui tale servizio deve essere espletato, nonché le modalità e la durata, comunque non superiore alle otto ore giornaliere, e contemperando la disponibilità delle guardie con le esigenze del servizio;(30)
c) cura l’approvvigionamento, la distribuzione e l’efficienza delle dotazioni individuali di servizio e assicura l’osservanza della normativa statale e delle indicazioni regionali in materia di abbigliamento, segni distintivi e dotazioni individuali di servizio;(31)
c bis) vigila sul corretto uso e sulla manutenzione dei beni destinati al servizio;(32)
d) riceve e inoltra alle autorità competenti i verbali redatti dalle guardie ecologiche;
e) (33)
f) richiede periodicamente il rinnovo della nomina a guardia giurata e cura il rilascio dei tesserini di riconoscimento;(34)
g) cura il rendiconto annuale dei fondi, da trasmettere alla Regione entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo, unitamente ad una relazione sull’attività svolta;(35)
h) predispone programmi di rilevamento ambientale riservati alle guardie ecologiche volontarie in possesso di una specifica competenza comprovata da idonea certificazione; l’attività di rilevamento ambientale può essere esplicata, previi accordi con gli enti competenti, sull’intero territorio regionale;(36)
h bis) garantisce un costante interscambio di informazioni operative e organizzative con il coordinatore o con i coordinatori delle guardie ecologiche volontarie.(37)
3. I siti compresi nella rete ecologica Natura 2000, i biotopi ed i complessi di biotopi di particolare rilevanza, individuati nella normativa regionale e nei piani territoriali di coordinamento provinciali, sono visitati almeno su base semestrale dalle guardie ecologiche volontarie, le quali compilano un formulario per ogni visita, sulla base di ciascuno dei quali l’ente organizzatore redige un rapporto annuale sullo stato di conservazione, da presentare alla Giunta regionale e alla provincia territorialmente competente. (38)
NOTE:
22. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. g) della l.r. 6 maggio 2008, n. 14. Torna al richiamo nota
38. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), numeri 17) e 18) della l.r. 21 maggio 2020, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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