LEGGE REGIONALE
28 febbraio 2005
, N. 9
Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica
(BURL n. 9, 1º suppl. ord. del 01 Marzo 2005 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-28;9
Art. 7.
Incarico di guardia ecologica volontaria.
1. L’ente organizzatore di cui all’articolo 3, comma 3, conferisce l’incarico di guardia ecologica volontaria ai volontari nominati guardie giurate. Il decreto di incarico individua l’ambito territoriale di competenza e indica le disposizioni normative che individuano gli ambiti di competenza del potere di accertamento in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a). Gli ambiti di competenza del potere di accertamento non possono essere inferiori a quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a). Il potere di accertamento può essere esteso agli ambiti individuati dai regolamenti adottati dagli enti di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b), e d), prev ie intese con gli enti stessi.(48)
2. La guardia ecologica volontaria è ammessa all’esercizio delle funzioni e attività, di cui all’articolo 1 bis, con il decreto d’incarico di cui al comma 1, a seguito del perfezionamento delle procedure previste all’articolo 250 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), ivi compreso il relativo giuramento. L’ente organizzatore definisce le modalità concrete di conferimento dell’incarico.(49)
3. Nell’espletamento del servizio di istituto, la guardia ecologica porta il distintivo approvato dal Prefetto ai sensi dell’articolo 254 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).
3 bis. La guardia ecologica di primo incarico effettua le prime ottantaquattro ore di servizio in affiancamento ad almeno una guardia ecologica che abbia svolto un minimo di due anni continuativi di servizio. In caso di indisponibilità di guardie ecologiche aventi i requisiti di cui al primo periodo, l'ente organizzatore garantisce l’affiancamento con guardie ecologiche volontarie che prestano servizio presso altri enti organizzatori o con personale idoneo dello stesso ente.(50)
NOTE:
48. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h), numero 1) della l.r. 21 maggio 2020, n. 12. e successivamente modificato dall'art. 19, comma 1, lett. b) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23.
49. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h), numero 2) della l.r. 21 maggio 2020, n. 12.
50. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. h), numero 3) della l.r. 21 maggio 2020, n. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia