LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2005 , N. 9

Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica

(BURL n. 9, 1º suppl. ord. del 01 Marzo 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-28;9

Art. 8.
Doveri delle guardie ecologiche volontarie.
1. Nell’espletamento delle sue funzioni la guardia ecologica volontaria, oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento di esecuzione, deve:
a) assicurare almeno centosessantotto ore di servizio annue dando comunicazione della disponibilità di giornate e di orari, salvo deroghe motivate e temporanee concordate con il responsabile di servizio;(51)
b) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località indicate nell’ordine di servizio redatto dal responsabile;
c) operare con prudenza, diligenza e perizia;
d) compilare in modo chiaro e completo secondo la modulistica di cui all’articolo 10, comma 6, lettera a) i formulari ed i rapporti di servizio, nonché i verbali, facendoli pervenire senza ritardo al responsabile del servizio dell'ente organizzatore;(52)
e) qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento e portare il distintivo; (53)
e bis) attenersi alle disposizioni del responsabile del servizio relativamente ad abbigliamento, segni distintivi e uso di dotazioni individuali di servizio;(54)
e ter) partecipare alle attività di aggiornamento e specialistiche da organizzarsi periodicamente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), e alle riunioni di servizio;(54)
e quater) operare, nei rapporti con i cittadini, con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità;(54)
f) prestare diligenza nella custodia e nell'uso dei mezzi e delle attrezzature in dotazione.(55)
2. Al fine dell’espletamento del servizio le guardie ecologiche volontarie che siano lavoratori dipendenti hanno diritto di usufruire, nel rispetto della normativa vigente, delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale o d’ufficio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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