LEGGE REGIONALE
28 febbraio 2005
, N. 9
Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica
(BURL n. 9, 1º suppl. ord. del 01 Marzo 2005 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-28;9
Art. 8.
Doveri delle guardie ecologiche volontarie.
1. Nell’espletamento delle sue funzioni la guardia ecologica volontaria, oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento di esecuzione, deve:
a) assicurare almeno centosessantotto ore di servizio annue dando comunicazione della disponibilità di giornate e di orari, salvo deroghe motivate e temporanee concordate con il responsabile di servizio;(51)
b) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località indicate nell’ordine di servizio redatto dal responsabile;
d) compilare in modo chiaro e completo secondo la modulistica di cui all’articolo 10, comma 6, lettera a) i formulari ed i rapporti di servizio, nonché i verbali, facendoli pervenire senza ritardo al responsabile del servizio dell'ente organizzatore;(52)
e bis) attenersi alle disposizioni del responsabile del servizio relativamente ad abbigliamento, segni distintivi e uso di dotazioni individuali di servizio;(54)
e ter) partecipare alle attività di aggiornamento e specialistiche da organizzarsi periodicamente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), e alle riunioni di servizio;(54)
e quater) operare, nei rapporti con i cittadini, con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità;(54)
2. Al fine dell’espletamento del servizio le guardie ecologiche volontarie che siano lavoratori dipendenti hanno diritto di usufruire, nel rispetto della normativa vigente, delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale o d’ufficio.
NOTE:
51. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. n) della l.r. 6 maggio 2008, n. 14 e successivamente sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. i), numero 1) della l.r. 21 maggio 2020, n. 12.
52. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. o) della l.r. 6 maggio 2008, n. 14 e successivamente modificata dall'art. 1, comma 1, lett. i), numero 2) della l.r. 21 maggio 2020, n. 12.
53. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. i), numero 3) della l.r. 21 maggio 2020, n. 12.
54. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. i), numero 4) della l.r. 21 maggio 2020, n. 12.
55. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. i), numero 5) della l.r. 21 maggio 2020, n. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia