LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2005 , N. 9

Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica

(BURL n. 9, 1º suppl. ord. del 01 Marzo 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-28;9

Art. 9.(56)
Sospensione e cessazione dall’incarico.
1. L'incarico di guardia ecologica volontaria, di cui all'articolo 7, può essere sospeso, da un minimo di quindici a un massimo di sessanta giorni, o revocato, secondo la disciplina stabilita 8 dall’ente organizzatore di cui all’articolo 3, comma 3, e in base alla procedura di cui al comma 3 del presente articolo, in caso di accertamento di irregolarità, nello svolgimento dei compiti assegnati, imputabili al comportamento delle guardie ecologiche volontarie, tenendo conto della gravità o anche della eventuale reiterazione delle irregolarità accertate. Per la sospensione e la revoca dell’incarico di cui all’articolo 7è competente l’ente organizzatore.
2. L’incarico di guardia ecologica volontaria è revocato dall’ente organizzatore, secondo la disciplina di cui al comma 1, al venir meno di uno o più requisiti di cui all’articolo 2.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2:
a) entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza del fatto, il responsabile del servizio notifica la contestazione motivata alla guardia ecologica e, per conoscenza, al prefetto competente per territorio;
b) la guardia può presentare controdeduzioni entro quindici giorni dalla notifica; qualora non pervengano controdeduzioni o non siano adeguate a superare la contestazione notificata, l’ente organizzatore dispone la sospensione o la revoca;
c) il procedimento garantisce il rispetto del principio del contraddittorio e deve concludersi entro centoventi giorni dalla notifica;
d) dall’avvio del procedimento di revoca e fino alla relativa conclusione, la guardia ecologica è, in via cautelare, sospesa dall’incarico;
e) i provvedimenti di sospensione o di revoca sono immediatamente comunicati, oltre che al soggetto interessato, al prefetto competente.
4. Le guardie ecologiche possono permanere in servizio in base alle condizioni fisiche e alla tipologia delle mansioni assegnate, secondo quanto stabilito dall’ente organizzatore, non oltre gli ottantacinque anni di età; al compimento dell’ottantacinquesimo anno di età le guardie ecologiche ancora in servizio decadono, in ogni caso, dall’incarico.
5. Se per motivi personali documentati o per causa di forza maggiore la guardia ecologica sia impossibilitata a svolgere almeno le centosessantotto ore annuali di servizio, previste dall’articolo 8, può chiedere preventivamente al responsabile di servizio la sospensione volontaria fino a dodici mesi. Oltre tale periodo di sospensione l’ente organizzatore può valutare sulla revoca dell’incarico.
6. In tutti i casi di sospensione, revoca o cessazione per qualsiasi altra causa dall’incarico, la guardia ecologica volontaria restituisce all’ente organizzatore il tesserino, il distintivo e, se in dotazione, gli altri mezzi e attrezzature personali.
NOTE:
56. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. j) della l.r. 21 maggio 2020, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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