LEGGE REGIONALE
28 febbraio 2005
, N. 9
Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica
(BURL n. 9, 1º suppl. ord. del 01 Marzo 2005 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-28;9
Sospensione e cessazione dall’incarico.
1. L'incarico di guardia ecologica volontaria, di cui all'articolo 7, può essere sospeso, da un minimo di quindici a un massimo di sessanta giorni, o revocato, secondo la disciplina stabilita 8 dall’ente organizzatore di cui all’articolo 3, comma 3, e in base alla procedura di cui al comma 3 del presente articolo, in caso di accertamento di irregolarità, nello svolgimento dei compiti assegnati, imputabili al comportamento delle guardie ecologiche volontarie, tenendo conto della gravità o anche della eventuale reiterazione delle irregolarità accertate. Per la sospensione e la revoca dell’incarico di cui all’articolo 7è competente l’ente organizzatore.
2. L’incarico di guardia ecologica volontaria è revocato dall’ente organizzatore, secondo la disciplina di cui al comma 1, al venir meno di uno o più requisiti di cui all’articolo 2.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2:
a) entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza del fatto, il responsabile del servizio notifica la contestazione motivata alla guardia ecologica e, per conoscenza, al prefetto competente per territorio;
b) la guardia può presentare controdeduzioni entro quindici giorni dalla notifica; qualora non pervengano controdeduzioni o non siano adeguate a superare la contestazione notificata, l’ente organizzatore dispone la sospensione o la revoca;
c) il procedimento garantisce il rispetto del principio del contraddittorio e deve concludersi entro centoventi giorni dalla notifica;
4. Le guardie ecologiche possono permanere in servizio in base alle condizioni fisiche e alla tipologia delle mansioni assegnate, secondo quanto stabilito dall’ente organizzatore, non oltre gli ottantacinque anni di età; al compimento dell’ottantacinquesimo anno di età le guardie ecologiche ancora in servizio decadono, in ogni caso, dall’incarico.
5. Se per motivi personali documentati o per causa di forza maggiore la guardia ecologica sia impossibilitata a svolgere almeno le centosessantotto ore annuali di servizio, previste dall’articolo 8, può chiedere preventivamente al responsabile di servizio la sospensione volontaria fino a dodici mesi. Oltre tale periodo di sospensione l’ente organizzatore può valutare sulla revoca dell’incarico.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia