LEGGE REGIONALE
28 febbraio 2005
, N. 9
Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica
(BURL n. 9, 1º suppl. ord. del 01 Marzo 2005 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-28;9
Art. 10.
Cooperazione con i servizi di polizia locale, idraulica, forestale, ARPA Lombardia e con il Servizio nazionale della Protezione civile.(57)
1. Le guardie ecologiche volontarie, pur conservando la propria autonomia, cooperano con i servizi di polizia locale di cui alla legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana), e con il personale degli enti di gestione dei parchi che svolge funzioni di polizia amministrativa locale:(58)
a) nell’esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, per la prevenzione e l’accertamento degli illeciti amministrativi contro la natura, l’ambiente e il territorio;
2. Le guardie ecologiche volontarie, pur conservando la propria autonomia, cooperano con i servizi di polizia idraulica di cui all’articolo 3, commi 108, lettera i) e 114, lettera a) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"):
a) nell’esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, per la prevenzione e l’accertamento degli illeciti amministrativi contro il demanio idrico, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica), nonché dell’articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale) e dell’articolo 12 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua); (59)
b) nell’attività di monitoraggio e controllo delle aree di pertinenza dei corpi idrici di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);(60)
3. II servizio volontario di vigilanza ecologica coopera alle attività di controllo ambientale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – ARPA).
4. II servizio volontario di vigilanza ecologica coopera con il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri nell’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo concernenti(61):
a) la tutela dell’ambiente forestale ed agro-silvo-pastorale, connesse alla protezione della natura ed all’assetto del territorio; (62)
b) l’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) ;
c) la porzione lombarda del Parco nazionale dello Stelvio, previa intesa tra l’ente organizzatore del servizio territorialmente competente e la direzione del Parco ai sensi della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 39 (Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116).(63)
4 bis. II servizio volontario di vigilanza ecologica può cooperare con i componenti del Servizio nazionale della Protezione civile, oltre che nei casi di cui all’articolo 1 bis, comma 1, lettera e), e all’articolo 4, comma 1, lettera e), nelle attività di prevenzione degli incendi boschivi.(64)
5. Le attività di cooperazione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono svolte sulla base di accordi tra gli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica e gli enti o comandi interessati. Le province, la Città metropolitana di Milano e gli altri enti territoriali possono promuovere accordi quadro per lo svolgimento delle medesime attività di cooperazione. Le province possono, inoltre, attivarsi per valutare, sviluppare e coordinare collaborazioni tra Protezione civile e guardie ecologiche volontarie, limitatamente all’erogazione di servizi o per l’attuazione di compiti adeguati e coerenti alla formazione delle stesse, su esplicita richiesta della Protezione civile.(65)
5 bis. Gli enti organizzatori di ciascun territorio provinciale o metropolitano possono individuare congiuntamente e in via preventiva tra i rispettivi responsabili di servizio un referente, che assicuri, d'intesa con gli stessi enti organizzatori, il coordinamento dei servizi volontari di vigilanza ecologica del territorio, per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in casi di emergenza o disastri di carattere ecologico di cui agli articoli 1 bis, comma 1, lettera e), e 4, comma 1, lettera e).(66)
NOTE:
57. La rubrica è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. k), numero 1) della l.r. 21 maggio 2020, n. 12.
58. L'alinea è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. k), numero 2) della l.r. 21 maggio 2020, n. 12.
59. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. k), numero 3) della l.r. 21 maggio 2020, n. 12.
61. L'alinea è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. k), numero 4) della l.r. 21 maggio 2020, n. 12.
62. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. k), numero 5) della l.r. 21 maggio 2020, n. 12.
63. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. k), numero 6) della l.r. 21 maggio 2020, n. 12.
64. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. k), numero 7) della l.r. 21 maggio 2020, n. 12.
65. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. r) della l.r. 6 maggio 2008, n. 14 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. k), numeri 8), 9) e 10) della l.r. 21 maggio 2020, n. 12.
66. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. k), numero 11) della l.r. 21 maggio 2020, n. 12.
67. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. k), numero 12) della l.r. 21 maggio 2020, n. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia