LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2005 , N. 9

Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica

(BURL n. 9, 1º suppl. ord. del 01 Marzo 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-28;9

Art. 11.
Guardie ecologiche onorarie.
1. Le guardie ecologiche volontarie che hanno svolto il servizio di vigilanza ecologica continuativamente per la durata di almeno dieci anni possono rinunciare a svolgere il servizio e richiedere all’ente presso il quale prestano servizio la nomina a guardia ecologica onoraria, al fine di limitare la propria attività a quanto previsto al comma 3. (68)
3. Le guardie ecologiche onorarie offrono la propria disponibilità all’ente organizzatore, presso il quale collaborano, a supporto in attività di:(70)
a) informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
b) raccolta di dati e informazioni relativi all’ambiente e monitoraggio ambientale;
b bis) divulgazione di pratiche inerenti alla sostenibilità ambientale.(71)
4. I responsabili dei servizi volontari di vigilanza ecologica assicurano il coordinato svolgimento delle attività delle guardie ecologiche volontarie e delle guardie ecologiche onorarie.
4 bis. Le guardie ecologiche onorarie cessano di prestare la loro collaborazione al compimento degli ottantacinque anni di età, fatto salvo quanto previsto all’articolo 9, comma 4.(72)
4 ter. Non possono essere riconosciuti guardie ecologiche volontarie onorarie coloro che, nel corso della loro esperienza, abbiano subito più di una sospensione dal servizio per determinazioni disciplinari previste all’articolo 9 e coloro cui sia stato revocato l’incarico da parte di uno qualsiasi degli enti organizzatori del sistema regionale.(72)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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