LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2005 , N. 9

Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica

(BURL n. 9, 1º suppl. ord. del 01 Marzo 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-28;9

Art. 11 bis(73)
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica volto a sensibilizzare al rispetto per la natura, per la biodiversità e per il territorio anche in area urbana. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta e descrive:
a) la distribuzione quantitativa delle guardie ecologiche volontarie sul territorio regionale e le variazioni intervenute nel biennio, anche con riferimento alle loro caratteristiche di età, genere e istruzione, distinguendo per tipologia di enti organizzatori e per territorio;
b) le attività di formazione, aggiornamento e specialistiche fruite dalle guardie ecologiche volontarie e le azioni da loro svolte a tutela dell'ambiente e della biodiversità, anche nell'ambito della Rete ecologica Natura 2000;
c) le principali questioni emerse nella Consulta regionale del servizio di vigilanza ecologica nel periodo di osservazione e le attività a cui hanno dato luogo;
d) le modalità organizzative del servizio di vigilanza ecologica adottate dagli enti nonché le dotazioni strumentali disponibili, segnalando ricorrenze, differenze e risultati, per individuare le migliori pratiche in uso con le condizioni che le abilitano ovvero le criticità incontrate con le possibili modalità per superarle;
e) la destinazione e l’utilizzo delle risorse stanziate nel biennio a finanziamento dei programmi annuali del servizio volontario di vigilanza ecologica, l’entità e la distribuzione della spesa per la copertura assicurativa delle guardie ecologiche volontarie e per gli interventi finanziati in quota alla Regione.
2. Gli enti organizzatori, coinvolti nell’attuazione della legge, forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti del comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.
NOTE:
73. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. m) della l.r. 21 maggio 2020, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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