LEGGE REGIONALE
28 febbraio 2005
, N. 9
Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica
(BURL n. 9, 1º suppl. ord. del 01 Marzo 2005 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-28;9
Art. 12.
1. Per lo svolgimento del servizio volontario di vigilanza ecologica sono erogati contributi regionali entro i limiti delle spese autorizzate per i singoli esercizi finanziari secondo criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, tenuto conto del numero di guardie ecologiche volontarie in servizio presso ciascun ente organizzatore, nonché di indicatori che comprovino lo loro effettiva attività.
2. Entro l’ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno gli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui all’articolo 3, comma 3, presentano alla Giunta regionale un dettagliato elenco di tutte le spese necessarie e connesse con le attività programmate nell'anno, nonché il rendiconto dei finanziamenti dell’anno precedente.
3. Nei successivi sessanta giorni il dirigente della competente struttura regionale approva il riparto dei contributi complessivi per gli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui all’articolo 3, comma 3, fatta salva un’eventuale quota di risorse riservata alla Regione, stabilita con deliberazione della Giunta regionale, da destinare agli interventi di competenza, relativi a:
a) corsi di aggiornamento e specialistici delle guardie ecologiche e dei responsabili del servizio volontario di vigilanza ecologica;
NOTE:
74. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. u) della l.r. 6 maggio 2008, n. 14 e successivamente dall'art.1, comma 1, lett. n) della l.r. 21 maggio 2020, n. 12. Vedi anche art. 2, comma 6 della l.r. 21 maggio 2020, n. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia