LEGGE REGIONALE
28 febbraio 2005
, N. 9
Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica
(BURL n. 9, 1º suppl. ord. del 01 Marzo 2005 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-28;9
Art. 13.
1. Alle spese per la copertura assicurativa garantita alle guardie ecologiche volontarie e alle guardie ecologiche onorarie di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), si provvede nell’ambito delle risorse complessivamente destinate alle coperture assicurative regionali e stanziate alla missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, programma 11 “Altri servizi generali” - Titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione del bilancio 2020 -2022.
2. Alle spese per l’organizzazione della manifestazione di cui all’articolo 4 ter, previste in euro 30.000,00 per ciascun anno del triennio 2020-2022 si provvede con le risorse appositamente stanziate alla missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” - Titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.
3. Alle spese relative alla commissione regionale d’esame di cui all’articolo 5, comma 4, si provvede per euro 5.000,00 annui con le risorse stanziate alla missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, programma 01 “Organi istituzionali” - Titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione del bilancio 2020-2022.
4. Ai finanziamenti di natura corrente previsti all’articolo 12 per lo svolgimento del servizio volontario di vigilanza ecologica, previsti in euro 370.000,00 per ciascun anno del triennio 2020-2022, si provvede con le risorse stanziate alla missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2020-2022.
5. Ai finanziamenti in conto capitale previsti all’articolo 12 per lo svolgimento del servizio volontario di vigilanza ecologica previsti in euro 150.000,00 per ciascun anno del triennio 2020-2022 con le risorse stanziate alla missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2020-2022.
6. Le spese di cui al comma 1 sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia