LEGGE REGIONALE 11 marzo 2005 , N. 12

Legge per il governo del territorio(1)

(BURL n. 11, 1º suppl. ord. del 16 Marzo 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-03-11;12

Art. 25 ter
Disciplina per la pianificazione dei comuni danneggiati dal sisma del maggio 2012.(140)
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 26, è sempre ammessa l’approvazione, ai sensi della l.r. 23/1997, delle varianti urbanistiche al PRG finalizzate a rendere più agevole il ripristino e la ricostruzione degli edifici e infrastrutture danneggiati dal sisma del maggio 2012. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 della l.r. 23/1997 sono dimezzati.
2. Le varianti al PGT finalizzate a rendere più agevole il ripristino e la ricostruzione degli edifici e infrastrutture danneggiati dal sisma del maggio 2012 sono approvate con dimezzamento dei termini di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 13 ed acquistano efficacia con la pubblicazione nel BURL dell’avviso di approvazione definitiva, fatti salvi i successivi adempimenti ai fini della realizzazione del SIT.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono per le varianti adottate entro il 30 giugno 2014 dai Comuni inclusi nell’elenco allegato al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 1 giugno 2012, e successive modifiche ed integrazioni.
NOTE:
1. Vedi le disposizioni contenute nell'art. 5 della l.r. 28 novembre 2014, n. 31. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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