LEGGE REGIONALE
11 marzo 2005
, N. 12
Legge per il governo del territorio(1)
(BURL n. 11, 1º suppl. ord. del 16 Marzo 2005 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-03-11;12
Art. 25 quater
(Disposizioni per la pianificazione dei comuni di nuova istituzione o la cui circoscrizione risulta ampliata)(142)
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, dall’articolo 9, comma 14, dall’articolo 10, comma 6, e dall’articolo 10 bis, comma 2, il PGT vigente nei comuni interessati dall’istituzione di nuovi comuni e in quelli interessati dal mutamento delle rispettive circoscrizioni ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera a), e 5, comma 1, lettere da a) a c), della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali), conserva efficacia fino all’approvazione del PGT relativo all’intero territorio del comune di nuova istituzione o la cui circoscrizione risulta ampliata, da adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva o della legge di mutamento circoscrizionale.
NOTE:
142. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19 e successivamente sostituito dall'art. 22, comma 1, lett. f) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4..
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia