LEGGE REGIONALE
11 marzo 2005
, N. 12
Legge per il governo del territorio(1)
(BURL n. 11, 1º suppl. ord. del 16 Marzo 2005 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-03-11;12
Art. 29.
Procedura di approvazione del regolamento edilizio.
1. Il regolamento edilizioè adottato e approvato dal consiglio comunale con la procedura prevista dai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 14 e previa acquisizione del parere sulle norme di carattere igienico-sanitario da parte dell'ASL; il parere è reso entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende reso favorevolmente. (151)
NOTE:
151. Il comma è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lett. g) della l.r. 14 luglio 2006, n. 12 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. oo), della l.r. 14 marzo 2008, n. 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia