LEGGE REGIONALE 11 marzo 2005 , N. 12

Legge per il governo del territorio(1)

(BURL n. 11, 1º suppl. ord. del 16 Marzo 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-03-11;12

Art. 52.
Mutamenti di destinazione d’uso con e senza opere edilizie.
1. I mutamenti di destinazione d’uso, conformi alle previsioni urbanistiche comunali, connessi alla realizzazione di opere edilizie, sono ammessi anche nell’ambito di piani attuativi in corso di esecuzione. (230)
2. I mutamenti di destinazione d’uso di immobili non comportanti la realizzazione di opere edilizie, purché conformi alle previsioni urbanistiche comunali ed alla normativa igienico-sanitaria, sono soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell’interessato al comune. Sono fatte salve le previsioni dell’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 42/2004 in ordine alle limitazioni delle destinazioni d’uso dei beni culturali.(231)
3. Qualora la destinazione d’uso sia modificata, senza opere edilizie, nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori, è dovuto l’eventuale conguaglio degli oneri di urbanizzazione, corrispondente alla differenza tra gli oneri dovuti per la nuova destinazione e gli oneri riferiti alla precedente destinazione, entrambi determinati applicando le tariffe stabilite per la nuova costruzione e vigenti al momento della variazione.(232)
3 bis. I mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di costruire. (233)
3 ter. I mutamenti di destinazione d'uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla realizzazione o all'ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono subordinati a permesso di costruire. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, il comune, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 36, provvede alla verifica del limite della distanza da luoghi sensibili previsto dall'articolo 5, comma 1, della l.r. 8/2013.(234)
NOTE:
1. Vedi le disposizioni contenute nell'art. 5 della l.r. 28 novembre 2014, n. 31. Torna al richiamo nota
230. Il comma è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. p) della l.r. 26 novembre 2019, n. 18. Torna al richiamo nota
231. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. yy), della l.r. 14 marzo 2008, n. 4. Torna al richiamo nota
232. Il comma è stato sostituito dall'art. 20, comma 1, lett. d) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7. Torna al richiamo nota
233. Il comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. m) della l.r. 14 luglio 2006, n. 12. Torna al richiamo nota
234. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 6 maggio 2015, n. 11. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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