LEGGE REGIONALE 11 marzo 2005 , N. 12

Legge per il governo del territorio(1)

(BURL n. 11, 1º suppl. ord. del 16 Marzo 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-03-11;12

Art. 65 ter
Disciplina degli interventi. (278)
1. La realizzazione di soppalchi ad uso residenziale e per uso ufficio è ammessa, anche in deroga ai limiti e alle prescrizioni dei piani di governo del territorio vigenti relativi alla superfice lorda massima realizzabile e dei regolamenti edilizi comunali, alle seguenti condizioni:
a) rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti;
b) altezza interna minima degli spazi sottostanti ai soppalchi non minore di 2,40 metri: la medesima altezza minima deve, altresì, intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei locali o spazi destinati alla permanenza delle persone con superficie lorda del soppalco che non ecceda il 50 per cento del vano su cui si interviene; oppure, altezza interna minima degli spazi sottostanti ai soppalchi non minore di 2,10 metri: la medesima altezza minima deve, altresì, intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei locali o spazi destinati alla permanenza delle persone con superficie lorda del soppalco che non ecceda il 30 per cento del vano su cui si interviene.
2. La realizzazione di soppalchi di cui al presente Capo comporta:
a) la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia calcolati sulla superficie lorda di soppalco resa agibile;
b) il pagamento di un contributo commisurato al costo di costruzione, calcolato sulla superficie resa agibile, secondo le tariffe vigenti.
NOTE:
1. Vedi le disposizioni contenute nell'art. 5 della l.r. 28 novembre 2014, n. 31. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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