LEGGE REGIONALE
11 marzo 2005
, N. 12
Legge per il governo del territorio(1)
(BURL n. 11, 1º suppl. ord. del 16 Marzo 2005 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-03-11;12
Art. 65 ter
1. La realizzazione di soppalchi ad uso residenziale e per uso ufficio è ammessa, anche in deroga ai limiti e alle prescrizioni dei piani di governo del territorio vigenti relativi alla superfice lorda massima realizzabile e dei regolamenti edilizi comunali, alle seguenti condizioni:
b) altezza interna minima degli spazi sottostanti ai soppalchi non minore di 2,40 metri: la medesima altezza minima deve, altresì, intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei locali o spazi destinati alla permanenza delle persone con superficie lorda del soppalco che non ecceda il 50 per cento del vano su cui si interviene, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 24, commi 5 bis, 5 ter e 5 quater, del d.p.r. 380/2001. (282)
NOTE:
282. La lettera è stata modificata dall'art. 27, comma 2, lett. d) della l.r. 9 dicembre 2025, n. 18. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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