LEGGE REGIONALE
11 marzo 2005
, N. 12
Legge per il governo del territorio(1)
(BURL n. 11, 1º suppl. ord. del 16 Marzo 2005 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-03-11;12
Art. 102 ter
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel realizzare le politiche regionali per il governo del territorio. A questo scopo la Giunta regionale, anche avvalendosi della relazione dell'Osservatorio permanente della programmazione territoriale di cui all'art. 5, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale che descrive e documenta:
a) lo stato di definizione e aggiornamento dei principali strumenti di pianificazione territoriale, a livello regionale, d'area, provinciale e comunale, nell'ambito della verifica di coerenza tra obiettivi e previsioni all'interno dei diversi strumenti e tra livelli di pianificazione;
b) lo stato di avanzamento dei processi più rilevanti di trasformazione territoriale con particolare riferimento all'uso e al consumo di suolo;
NOTE:
332. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. b) della l.r. 26 novembre 2019, n. 18.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia