Legge Regionale 9 marzo 2006 , N. 7

Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici

(BURL n. 11, 1° suppl. ord. del 14 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-09;7

Art. 2
(Caratteristiche ed effetti dei testi unici)
1. Ciascun testo unico racchiude l'intera disciplina legislativa regionale vigente nella materia o nel settore omogeneo cui è dedicato.
2. Il testo unico provvede, con effetto dalla propria entrata in vigore, ad abrogare espressamente, elencandole in modo distinto, le disposizioni vigenti il cui contenuto ha trovato collocazione nel testo unico medesimo, nonché le altre eventuali disposizioni che, pur non avendo trovato collocazione nel testo, devono comunque essere abrogate. Il testo unico indica altresì esplicitamente le eventuali disposizioni, non inserite nello stesso e vertenti sulla medesima materia o settore omogeneo, che restano in vigore.
3. Le disposizioni vigenti non abrogate espressamente dal testo unico mantengono l'efficacia loro propria.
4. Le disposizioni dei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non espressamente, mediante l'indicazione precisa delle norme da abrogare, derogare, sospendere o modificare; in caso di abrogazioni o modifiche, queste devono intervenire direttamente sul testo unico. I successivi interventi normativi sulla materia o sul settore disciplinato dal testo unico sono attuati esclusivamente attraverso la modifica o l'integrazione delle disposizioni del testo unico medesimo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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