Legge Regionale
28 settembre 2006
, N. 22
Il mercato del lavoro in Lombardia
(BURL n. 40, 1° suppl. ord. del 03 Ottobre 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-09-28;22
Art. 5
(Avviamento presso le pubbliche amministrazioni)
1. Le pubbliche amministrazioni, ad esclusione di quelle di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, formulano richiesta di avviamento a selezione per le qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro) alla provincia competente per territorio.
2. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del d.p.r. 442/2000, provvede a definire le modalità per la formazione delle graduatorie, nonché le procedure e le modalità operative cui devono attenersi i soggetti coinvolti nelle procedure di cui al comma 1.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere autonomamente al reclutamento del personale da avviare a selezione, previa adeguata e diffusa informazione mediante pubblico avviso, nonché contestuale comunicazione alla provincia competente, nel rispetto e in conformità alle procedure e modalità operative regionali approvate ai sensi del comma 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia