Legge Regionale 28 settembre 2006 , N. 22

Il mercato del lavoro in Lombardia

(BURL n. 40, 1° suppl. ord. del 03 Ottobre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-09-28;22

Art. 6
(Osservatorio regionale del mercato del lavoro)
1. È istituito l’Osservatorio regionale del mercato del lavoro, di seguito denominato Osservatorio, al fine di raccogliere, aggiornare e analizzare dati, disaggregati anche per genere, e conoscenze utili ai fini di un’attività efficace di monitoraggio, elaborazione ed analisi dell’efficacia delle politiche per il lavoro, del sistema educativo di istruzione e formazione professionale e del sistema universitario, nonché dell’andamento del mercato del lavoro regionale.
2. I soggetti accreditati o autorizzati a norma degli articoli 13 e 14, nonché i soggetti accreditati per il sistema educativo presentano annualmente all’Osservatorio una relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, sulla base di un modello predisposto dall’Osservatorio stesso. L’Osservatorio trasmette le relazioni al valutatore indipendente di cui all’articolo 17. L’Osservatorio, anche su richiesta del valutatore indipendente, può chiedere agli operatori ulteriori dati e informazioni, anche relativi ai destinatari dei servizi.
3. L’Osservatorio si raccorda con gli organismi di cui agli articoli 7 e 8 al fine di verificare ulteriori ambiti di ricerca e di approfondimento.
4. La composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
5. L’Osservatorio pubblica annualmente un rapporto sul mercato del lavoro in Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi