Legge Regionale
28 settembre 2006
, N. 22
Il mercato del lavoro in Lombardia
(BURL n. 40, 1° suppl. ord. del 03 Ottobre 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-09-28;22
Art. 7
(Comitato istituzionale di coordinamento)
1. E’ istituito il Comitato istituzionale di coordinamento, di seguito denominato Comitato, quale organismo di partenariato e di collaborazione istituzionale, al fine di garantire l’integrazione dei servizi per il lavoro, le politiche attive del lavoro, le politiche dell’istruzione e della formazione.
2. Il Comitato di cui al comma 1è così composto:(10)
a) l’assessore regionale competente in materia di istruzione, formazione e lavoro, o suo delegato, che lo presiede;
c) i consiglieri delegati delle province e della Città metropolitana di Milano competenti in materia di lavoro o loro delegati;
3. Il Comitato è nominato all’inizio di ogni legislatura dal Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per l’intera legislatura. Alla scadenza della legislatura le sue funzioni vengono prorogate sino alla nomina dei nuovi componenti.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia