Legge Regionale
28 settembre 2006
, N. 22
Il mercato del lavoro in Lombardia
(BURL n. 40, 1° suppl. ord. del 03 Ottobre 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-09-28;22
Art. 14
(Albo regionale delle agenzie per il lavoro autorizzate)
1. È istituito l’albo regionale delle agenzie per il lavoro autorizzate ai sensi dell'articolo 6, commi 6 e 7, del d.lgs. 276/2003, ai fini dell'erogazione sul territorio regionale dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, nonché di supporto alla ricollocazione professionale.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, in attuazione dell’articolo 6, commi 6, 7 e 8, del d.lgs. 276/2003, disciplina con deliberazione, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge, le modalità di rilascio e revoca dell’autorizzazione, nonché ogni altro aspetto attinente all’organizzazione e al funzionamento dell’albo.
3. La Regione comunica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli estremi della autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia