Legge Regionale 28 settembre 2006 , N. 22

Il mercato del lavoro in Lombardia

(BURL n. 40, 1° suppl. ord. del 03 Ottobre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-09-28;22

Art. 15 bis
(Centri per l'impiego e uffici del collocamento mirato)(20)(21)
1. La Giunta regionale, sentito il Comitato istituzionale di coordinamento di cui all’articolo 7 e acquisito il parere della competente commissione consiliare, può rideterminare, in base a sopravvenute esigenze di adeguato presidio territoriale, il numero e la localizzazione dei centri per l’impiego e degli uffici di collocamento mirato. La Giunta regionale, al fine di assicurare l’efficacia e la continuità del servizio, può altresì fornire indirizzi relativi all’organizzazione dei centri per l’impiego e degli uffici di collocamento mirato, anche coinvolgendo gli enti locali.(22)
2. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, la Giunta regionale può altresì adottare misure volte al contenimento e alla razionalizzazione della spesa anche mediante azioni di coordinamento, collaborazione e affiancamento nei confronti degli enti di cui all’articolo 4, anche per la predisposizione o il rinnovo dei contratti di servizio con le aziende speciali, gli altri enti strumentali o le società a capitale pubblico di cui al comma 2 dell’articolo 4.
NOTE:
20. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. m) della l.r. 4 luglio 2018, n. 9. Torna al richiamo nota
21. La rubrica è stata modificata dall'art. 7, comma 1, lett. d) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
22. Il comma è stato sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. e) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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