Legge Regionale
28 settembre 2006
, N. 22
Il mercato del lavoro in Lombardia
(BURL n. 40, 1° suppl. ord. del 03 Ottobre 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-09-28;22
Art. 16
(Valutazione dei servizi per l’istruzione, la formazione e il lavoro)
1. La valutazione concerne tutti i servizi per l’istruzione, la formazione e il lavoro, finanziati o comunque gestiti dalla Regione o dalle province. La valutazione è svolta sulla base degli strumenti e i criteri di valutazione definiti dalla Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi di programmazione (11)di cui all’articolo 3.
2. La valutazione è volta a verificare prioritariamente:
c) la coerenza tra la formazione professionale impartita e gli sbocchi occupazionali effettivi delle persone cui essa è stata impartita;
4. Per ciascuna categoria di servizio il valutatore indipendente assegna a ciascun operatore accreditato o autorizzato, pubblico o privato, un punteggio numerico motivato sulla base dei criteri di valutazione definiti ai sensi della presente legge.
5. Una quota non inferiore al 75 per cento dei finanziamenti regionali per i servizi per il lavoro è assegnata sulla base dei risultati della valutazione relativa all’ultimo anno. Gli operatori, che hanno ottenuto risultati non rispondenti agli obiettivi fissati negli indirizzi di programmazione (11)di cui all’articolo 3 e punteggi inferiori agli standard definiti per tutti i profili considerati, sono esclusi dai finanziamenti. Tra gli altri operatori, i finanziamenti sono distribuiti in base alla collocazione nella graduatoria.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia