Legge Regionale 28 settembre 2006 , N. 22

Il mercato del lavoro in Lombardia

(BURL n. 40, 1° suppl. ord. del 03 Ottobre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-09-28;22

Art. 16
(Valutazione dei servizi per l’istruzione, la formazione e il lavoro)
1. La valutazione concerne tutti i servizi per l’istruzione, la formazione e il lavoro, finanziati o comunque gestiti dalla Regione o dalle province. La valutazione è svolta sulla base degli strumenti e i criteri di valutazione definiti dalla Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi di programmazione (11)di cui all’articolo 3.
2. La valutazione è volta a verificare prioritariamente:
a) il conseguimento degli obiettivi fissati dagli indirizzi di programmazione(11);
b) l’effettivo svolgimento delle attività di istruzione e formazione professionale;
c) la coerenza tra la formazione professionale impartita e gli sbocchi occupazionali effettivi delle persone cui essa è stata impartita;
d) la concreta utilizzazione, da parte delle imprese, dei rapporti di lavoro a contenuto formativo e i loro effetti occupazionali;
e) il grado di fruibilità e trasparenza dei servizi per gli utenti.
3. La valutazione riguarda singolarmente e separatamente le seguenti categorie di servizio:
a) servizi di orientamento professionale;
b) servizi di mediazione ordinaria tra domanda e offerta;
c) servizi di istruzione e formazione professionale;
d) servizi di assistenza intensiva ai disoccupati in difficoltà.
4. Per ciascuna categoria di servizio il valutatore indipendente assegna a ciascun operatore accreditato o autorizzato, pubblico o privato, un punteggio numerico motivato sulla base dei criteri di valutazione definiti ai sensi della presente legge.
5. Una quota non inferiore al 75 per cento dei finanziamenti regionali per i servizi per il lavoro è assegnata sulla base dei risultati della valutazione relativa all’ultimo anno. Gli operatori, che hanno ottenuto risultati non rispondenti agli obiettivi fissati negli indirizzi di programmazione (11)di cui all’articolo 3 e punteggi inferiori agli standard definiti per tutti i profili considerati, sono esclusi dai finanziamenti. Tra gli altri operatori, i finanziamenti sono distribuiti in base alla collocazione nella graduatoria.
6. I risultati negativi degli operatori pubblici sono considerati ai fini della responsabilità dirigenziale, della riorganizzazione degli uffici e delle procedure di mobilità.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi