Legge Regionale 28 settembre 2006 , N. 22

Il mercato del lavoro in Lombardia

(BURL n. 40, 1° suppl. ord. del 03 Ottobre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-09-28;22

Art. 17 ter
(Reti di partenariato)(27)
1. Gli operatori accreditati possono attivare reti di partenariato con enti territoriali, parti sociali ed imprese, finalizzate a sviluppare azioni integrate di accompagnamento al lavoro.
2. La Giunta regionale, con specifico atto, stabilisce modalità e criteri per il finanziamento delle azioni di cui al comma 1, anche individuando modalità di cofinanziamento da parte di diversi attori pubblici e privati del mercato del lavoro.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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