Legge Regionale
28 settembre 2006
, N. 22
Il mercato del lavoro in Lombardia
(BURL n. 40, 1° suppl. ord. del 03 Ottobre 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-09-28;22
Art. 18
1. La Regione, nel rispetto dei livelli di tutela essenziali previsti dalla normativa statale e delle proprie competenze nell’ambito del sistema educativo di istruzione e formazione e delle politiche del lavoro, promuove i tirocini presso i datori di lavoro pubblici e privati, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nei percorsi formativi, agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, nonché favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8 e la competente commissione consiliare disciplina le tipologie e i criteri per la realizzazione dei tirocini, fatti salvi i tirocini curriculari di competenza dello Stato.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia