Legge Regionale 28 settembre 2006 , N. 22

Il mercato del lavoro in Lombardia

(BURL n. 40, 1° suppl. ord. del 03 Ottobre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-09-28;22

Art. 19
(Bottega–scuola)
1. La Regione promuove l’istituzione della bottega–scuola, intesa anche quale processo educativo e formativo personalizzato in alternanza scuola-lavoro ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53) in settori di particolare contenuto e valore artistico e tradizionale, rivolto in particolare ai giovani e agli adolescenti, con priorità per i soggetti in diritto-dovere di istruzione e formazione professionale, nonché per quelli a rischio di esclusione sociale ed emarginazione.
2. La Giunta regionale disciplina, d’intesa con le associazioni datoriali dell’artigianato e le istituzioni formative e sentiti altresì gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, le modalità per il riconoscimento delle imprese artigiane quali bottega–scuola, nonché le fonti di finanziamento.(29)
NOTE:
29. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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