Legge Regionale 28 settembre 2006 , N. 22

Il mercato del lavoro in Lombardia

(BURL n. 40, 1° suppl. ord. del 03 Ottobre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-09-28;22

Art. 21
(Diritto alla formazione lungo tutto l’arco della vita)
1. La Regione riconosce a tutti i lavoratori il diritto alla formazione lungo l’arco della vita quale garanzia sostanziale dell’occupabilità e del reddito dei lavoratori e promuove le condizioni per garantirne l’effettività.
1 bis. Per favorire l’apprendimento lungo l’arco della vita della persona, finalizzato al miglioramento delle conoscenze e competenze tecnico-professionali dei cittadini residenti in Lombardia, la Giunta regionale promuove misure di sostegno ivi compreso apposito fondo istituito presso Finlombarda.(31)
1 ter. Con provvedimento della Giunta regionale, sentite le parti sociali, sono stabiliti la dotazione finanziaria iniziale, i requisiti di accesso e le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1bis.(32)
2. La Regione promuove in particolare:
a) interventi periodici di bilancio delle competenze rivolti a tutti i lavoratori e le lavoratrici al fine di fornire le basi per la definizione e la verifica dei percorsi personali di crescita professionale;
b) interventi di formazione continua, tenuto conto altresì degli interventi promossi dai soggetti che gestiscono i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua;
c) interventi di formazione volti alla riqualificazione, all’aggiornamento o alla riconversione dei lavoratori;
d) interventi specifici di formazione in tema di salute e sicurezza del lavoro;
e) interventi specifici di formazione, anche a distanza, per favorire l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei lavoratori disabili e di quelli svantaggiati.
2 bis. La Giunta regionale definisce periodicamente, d’intesa con le parti sociali, gli indirizzi e le priorità regionali in materia di formazione continua e promuove il raccordo tra il sistema regionale della formazione continua con i fondi paritetici interprofessionali, anche al fine della certificazione delle competenze acquisite, nel rispetto delle reciproche autonomie.(33)
2 ter. La Giunta regionale attua il monitoraggio e la valutazione della formazione continua erogata con le risorse pubbliche, europee, statali e regionali, nonché dei fondi interprofessionali nel contesto del raccordo di cui al comma 2 bis e dell’efficacia degli interventi sulle tematiche in oggetto.(34)
3. La Regione sostiene, altresì, interventi finalizzati al reinserimento nel lavoro di persone con età superiore a quarantacinque anni, prive di occupazione o interessate dai processi di cui all’articolo 29, anche attraverso modalità di incentivazione all’assunzione.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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