Legge Regionale 28 settembre 2006 , N. 22

Il mercato del lavoro in Lombardia

(BURL n. 40, 1° suppl. ord. del 03 Ottobre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-09-28;22

Art. 23 bis
(Assolvimento obbligo politiche attive del lavoro)(35)
1. La Regione, sentita la commissione di cui all’articolo 8 e il Comitato di cui all’articolo 7, riconosce valore di percorso di politica attiva del lavoro, ai fini della qualificazione professionale e dell’inserimento o reinserimento lavorativo, alle attività svolte dalla persona nell’ambito del servizio civile regionale, anche in ambito ambientale, e dei lavori di pubblica utilità, le cui competenze acquisite sono certificabili ai sensi della vigente normativa regionale.
NOTE:
35. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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