Legge Regionale 28 settembre 2006 , N. 22

Il mercato del lavoro in Lombardia

(BURL n. 40, 1° suppl. ord. del 03 Ottobre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-09-28;22

Art. 29
(Azioni per fronteggiare situazioni di crisi occupazionali)
1. La Regione, con il concorso delle province, delle CCIAA, degli altri enti locali interessati e delle parti sociali, realizza e sostiene azioni di sistema volte a conseguire i seguenti obiettivi:
a) contrastare le situazioni di crisi aziendale e limitarne l’impatto sul territorio e sui livelli occupazionali stabilendo misure in favore delle categorie più esposte quali le donne, i lavoratori con più di quarantacinque anni e le persone disabili;
b) contribuire a difendere e promuovere, anche su scala comunitaria e internazionale, il patrimonio produttivo regionale e le relative risorse umane, professionali e imprenditoriali;
c) coordinare gli interventi di prevenzione e contrasto delle crisi con azioni rivolte allo sviluppo economico delle aree interessate, anche mediante l’utilizzo degli strumenti di programmazione negoziata di cui alla l.r. 2/2003;
d) concorrere con l’azione degli enti bilaterali all’individuazione di soluzioni, anche imprenditoriali, per salvaguardare l’occupazione e il patrimonio produttivo di conoscenze e competenze;
e) sostenere approcci innovativi nella gestione delle ristrutturazioni rafforzando la capacità di adattamento e di anticipazione di lavoratori e lavoratrici, imprese e istituzioni;
f) promuovere le forme di sostegno all’occupazione, al reinserimento, alla riqualificazione e alla ricollocazione dei lavoratori disabili.
NOTE:
41. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. o) della l.r. 4 luglio 2018, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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