Legge Regionale 
   11 dicembre 2006 
  ,  N. 24
  
Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 13 Dicembre 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-11;24
Art. 20
    (Produzione energetica di origine agro-forestale)
    
      
      
      1. Ai fini della diffusione di tecnologie di conversione energetica, la Regione promuove:
    
  a) l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili di origine agro-forestale e agro-alimentare, l'utilizzo di biocombustibili, al fine di diversificare l'approvvigionamento e l'offerta energetica regionale e di sostenere forme integrate di sviluppo rurale, coerentemente con quanto definito all'articolo 11.
b) in ambito rurale, la realizzazione di reti di teleriscaldamento alimentate con biomasse di origine agro-forestale, prodotte prevalentemente in Lombardia, al servizio di utenze pubbliche e private locali;
c) iniziative che favoriscano la raccolta e l'impiego energetico di residui colturali di origine arborea, arbustiva, erbacea ed orticola e dei residui vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato.
c bis) l’utilizzo di tecnologie volte al recupero energetico, all’estrazione di biocombustibili e alla riduzione delle emissioni azotate provenienti dalle deiezioni animali.(45)
NOTE:
  
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
                    
 Legge Regionale