Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali
(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 18 Dicembre 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-15;29
Art. 3
(Coordinamento e pubblicizzazione delle informazioni)
1. Al fine di contribuire ulteriormente alla promozione ed alla diffusione dei processi di ridisegno istituzionale, funzionale e territoriale dei comuni lombardi, la Regione garantisce l’accesso degli enti locali a tutte le banche dati regionali e tutela la massima circolazione delle informazioni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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