Legge Regionale
27 dicembre 2006
, N. 30
Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007
(BURL n. 52, 1° suppl. ord. del 29 Dicembre 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-27;30
Art. 4
(Recupero delle somme anticipate per la tenuta dei libri genealogici)
1. A seguito di quanto stabilito dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) è autorizzato il recupero delle somme anticipate dalla Regione in base all’articolo 7, comma 20, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 17 (Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) per l’attività di tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e controlli funzionali del bestiame.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia