Legge Regionale 12 luglio 2007 , n. 12

Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti

(BURL n. 29, 1° suppl. ord. del 17 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-12;12

Art. 9
(Raccolta differenziata e criteri preferenziali a sostegno dei comuni)
1. L'ARPA fornisce annualmente alla Giunta regionale la graduatoria dei comuni sulla base della percentuale di raccolta differenziata effettuata e finalizzata all'effettivo riciclo e recupero, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a), della l.r. 26/2003.
2. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 2, la Giunta regionale individua altresì i finanziamenti regionali in campo ambientale ai quali i comuni, secondo l'ordine individuato dalla graduatoria di cui al comma 1, possono accedere con criterio preferenziale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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