Legge Regionale
16 luglio 2007
, n. 16
Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)
(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16
Art. 10
(Piano territoriale del parco)
1. Il piano territoriale del parco:
a) precisa, mediante azzonamento, le destinazioni delle diverse parti dell'area, in relazione ai diversi usi e funzioni previsti;
c) detta disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici ed ambientali delle aree edificate;
d) precisa i caratteri, i limiti e le condizioni degli ampliamenti e delle trasformazioni d'uso eventualmente consentiti di edifici esistenti all'interno del parco;
2. Il piano territoriale del parco è costituito:
a) alle rappresentazioni grafiche in numero adeguato ed in scala non inferiore al rapporto 1:5.000, per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;
b) dalle norme di attuazione del piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche ed a determinare la portata dei suoi contenuti;
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia