Legge Regionale
16 luglio 2007
, n. 16
Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)
(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16
Art. 15
(Piano territoriale del parco)
1. Il piano territoriale del parco:
a) indica le destinazioni delle diverse parti dell'area in relazione agli obiettivi previsti dalla presente legge;
d) precisa i caratteri, i limiti e le condizioni per la costruzione di nuovi edifici, l'ampliamento e le trasformazioni d'uso di quelli esistenti, sempre che questi siano consentiti;
e) definisce le aree da destinare ad uso pubblico e per attrezzature fisse in funzione sociale, educativa, ricreativa nonché il sistema della viabilità compatibile con la destinazione del parco;
f) pianifica la tutela della vegetazione ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1977, n. 9 (Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale).
2. Il piano territoriale del parco è costituito:
a) dalle rappresentazioni grafiche in scala non inferiore al rapporto 1:10.000 ed in numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;
b) dalle norme di attuazione del piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche ed a determinare la portata dei suoi contenuti;
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia