Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 201
(Gestione del parco)(2)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio tra i Comuni di Capriano del Colle, Flero e Poncarale.
2. Per la costituzione del consorzio e l'approvazione del relativo statuto si applica l'articolo 22 della l.r. 86/1983.
3. Lo statuto del consorzio:
a) individua gli organi del consorzio e le relative competenze, i criteri di organizzazione nonché le modalità di direzione tecnica e di definizione della dotazione organica, a norma della legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 (Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali);
b) individua la sede del consorzio ed i centri parco;
c) stabilisce le modalità di adozione e di approvazione degli atti consortili;
d) prevede le forme di partecipazione consultiva delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, nonché delle associazioni e categorie economiche interessate alle attività del parco.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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