Legge Regionale 31 luglio 2007 , n. 18

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 31, 1° suppl. ord. del 01 Agosto 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-31;18

Art. 1
(Disposizioni non finanziarie)
4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 19 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' - Collegato 2006) si applicano anche negli anni 2007 e 2008.
5. Alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale)(3)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 2 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:
'2. Per le opere assistite da contributo regionale è facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione per lavori di importo non superiore a un milione di euro.'.
6. Per gli impegni di spesa assunti sulle risorse di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) non si applica l'istituto della perenzione amministrativa previsto dall'articolo 71 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).
7. Alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 (Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica)(4)è apportata la seguente modifica(5):
a) al comma 5-bis dell'articolo 4 le parole 'limitatamente ai soli comuni' sono sostituite dalle seguenti: 'limitatamente alle province e ai comuni'.
8. Alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' - Collegato 2007)(6)è apportata la seguente modifica:
a) dopo la lettera f) del comma 3 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:
'f bis) Fondo per le infrastrutture di cui al Complemento di Programmazione DocUP Ob. 2 2000-2006 nel limite degli interessi attivi maturati dalla movimentazione del fondo stesso.'.
13. Ferme restando le disposizioni statali di principio per l'attuazione dell'articolo 122, comma 1, della Costituzione, la carica nell'organo di cui all'articolo 2409-duodecies del codice civile delle società regionali può essere assunta anche da consiglieri regionali. è comunque garantita alle minoranze la designazione di un componente avente preferibilmente i requisiti di cui al quarto comma del medesimo articolo 2409-duodecies.
14. Per l'esercizio finanziario 2007 sono autorizzate variazioni compensative ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della l.r. 34/1978 fra le seguenti unità previsionali di base:
- 7.4.0.2.200 'Quota interessi per ammortamento mutui, prestiti obbligazionari, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari';
- 7.4.0.6.207 'Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari'.
15. L'allegato elenco E: UPB collegate ai fini delle variazioni compensative (art. 37, comma 3, lett. b), L.R. 34/78) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 32 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 a legislazione vigente e programmatico)(11)è pertanto così integrato:

Gruppo UPB
UPB collegate
7.2.0.2.200
7.2.0.2.200

7.4.0.6.207

16. Le modifiche apportate alla denominazione delle unità previsionali di base della l.r. 32/2006, coerentemente con il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/188 del 26 luglio 2006, (Risoluzione concernente il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale 2007-2009), sono riportate nella seguente tabella:

U.P.B.
Vecchia descrizione
Nuova descrizione
1.2.1.2.232
Attuazione del federalismo fiscale
Federalismo Fiscale
1.2.1.3.265
Attuazione del federalismo fiscale
Federalismo Fiscale
3.2.3.4.311
Ampliamento degli strumenti finanziari innovativi
Finanziare l'innovazione
3.7.1.2.34
Governance del sistema agricolo
Governance del sistema agroalimentare e forestale
3.7.1.3.35
Governance del sistema agricolo
Governance del sistema agroalimentare e forestale
3.7.2.2.29
Competitività del sistema agroalimentare e politiche a favore del consumatore
Competitività, innovazione del sistema agroalimentare e politiche a favore del consumatore
3.7.2.3.30
Competitività del sistema agroalimentare e politiche a favore del consumatore
Competitività, innovazione del sistema agroalimentare e politiche a favore del consumatore
4.1.1.2.386
Rischio idrogeologico e sismico
Prevenzione del rischio naturale
4.1.1.3.387
Rischio idrogeologico e sismico
Prevenzione del rischio naturale
4.1.2.2.165
Sicurezza in ambito industriale
Prevenzione del rischio tecnologico
4.1.3.2.294
Sicurezza stradale
Prevenzione del rischio antropico
4.1.3.3.119
Sicurezza stradale
Prevenzione del rischio antropico
5.3.1.2.392
Riforma del sistema dell'Edilizia Residenziale Sociale
Riforma del sistema dell'Edilizia Residenziale Pubblica
7.4.0.2.72
Iniziative e azioni per il nuovo Fondo sociale Europeo 2000-2006
Iniziative e azioni per il Fondo Sociale Europeo

NOTE:
3. Si rinvia alla l.r. 12 settembre 1983, n. 70 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 6 giugno 1980, n. 70 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Il comma è stato abrogato sotto condizione dall'art. 32, comma 2 bis, lett. f) della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 a decorrere dalla data di pubblicazione sul Burl della deliberazione del Consiglio regionale di cui all’art. 7 bis della l.r. 6 agosto 2007, n. 19. Il comma 2 bis della l.r. 6 agosto 2007, n. 19è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), della l.r. 31 marzo 2008, n. 6 . Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
11. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 2006, n. 32 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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