Legge Regionale
31 luglio 2007
, n. 18
Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali
(BURL n. 31, 1° suppl. ord. del 01 Agosto 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-31;18
Art. 1
(Disposizioni non finanziarie)
4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 19 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' - Collegato 2006) si applicano anche negli anni 2007 e 2008.
5. Alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale)(3)è apportata la seguente modifica:
6. Per gli impegni di spesa assunti sulle risorse di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) non si applica l'istituto della perenzione amministrativa previsto dall'articolo 71 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).
7. Alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 (Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica)(4)è apportata la seguente modifica(5):
8. Alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' - Collegato 2007)(6)è apportata la seguente modifica:
13. Ferme restando le disposizioni statali di principio per l'attuazione dell'articolo 122, comma 1, della Costituzione, la carica nell'organo di cui all'articolo 2409-duodecies del codice civile delle società regionali può essere assunta anche da consiglieri regionali. è comunque garantita alle minoranze la designazione di un componente avente preferibilmente i requisiti di cui al quarto comma del medesimo articolo 2409-duodecies.
14. Per l'esercizio finanziario 2007 sono autorizzate variazioni compensative ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della l.r. 34/1978 fra le seguenti unità previsionali di base:
15. L'allegato elenco E: UPB collegate ai fini delle variazioni compensative (art. 37, comma 3, lett. b), L.R. 34/78) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 32 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 a legislazione vigente e programmatico)(11)è pertanto così integrato:
Gruppo UPB | UPB collegate |
7.2.0.2.200 | 7.2.0.2.200 |
7.4.0.6.207 |
16. Le modifiche apportate alla denominazione delle unità previsionali di base della l.r. 32/2006, coerentemente con il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/188 del 26 luglio 2006, (Risoluzione concernente il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale 2007-2009), sono riportate nella seguente tabella:
U.P.B. | Vecchia descrizione | Nuova descrizione |
1.2.1.2.232 | Attuazione del federalismo fiscale | Federalismo Fiscale |
1.2.1.3.265 | Attuazione del federalismo fiscale | Federalismo Fiscale |
3.2.3.4.311 | Ampliamento degli strumenti finanziari innovativi | Finanziare l'innovazione |
3.7.1.2.34 | Governance del sistema agricolo | Governance del sistema agroalimentare e forestale |
3.7.1.3.35 | Governance del sistema agricolo | Governance del sistema agroalimentare e forestale |
3.7.2.2.29 | Competitività del sistema agroalimentare e politiche a favore del consumatore | Competitività, innovazione del sistema agroalimentare e politiche a favore del consumatore |
3.7.2.3.30 | Competitività del sistema agroalimentare e politiche a favore del consumatore | Competitività, innovazione del sistema agroalimentare e politiche a favore del consumatore |
4.1.1.2.386 | Rischio idrogeologico e sismico | Prevenzione del rischio naturale |
4.1.1.3.387 | Rischio idrogeologico e sismico | Prevenzione del rischio naturale |
4.1.2.2.165 | Sicurezza in ambito industriale | Prevenzione del rischio tecnologico |
4.1.3.2.294 | Sicurezza stradale | Prevenzione del rischio antropico |
4.1.3.3.119 | Sicurezza stradale | Prevenzione del rischio antropico |
5.3.1.2.392 | Riforma del sistema dell'Edilizia Residenziale Sociale | Riforma del sistema dell'Edilizia Residenziale Pubblica |
7.4.0.2.72 | Iniziative e azioni per il nuovo Fondo sociale Europeo 2000-2006 | Iniziative e azioni per il Fondo Sociale Europeo |
NOTE:
5. Il comma è stato abrogato sotto condizione dall'art. 32, comma 2 bis, lett. f) della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 a decorrere dalla data di pubblicazione sul Burl della deliberazione del Consiglio regionale di cui all’art. 7 bis della l.r. 6 agosto 2007, n. 19. Il comma 2 bis della l.r. 6 agosto 2007, n. 19è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), della l.r. 31 marzo 2008, n. 6 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia