Legge Regionale 31 luglio 2007 , n. 18

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 31, 1° suppl. ord. del 01 Agosto 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-31;18

Art. 8
(Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/1978, rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e rispetto dell'art. 3 della legge 350/2003)
1. Sono autorizzate per il triennio 2007/2009 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui all'allegata tabella 1.
2. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese di funzionamento o determinate in bilancio ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 34/1978 sono autorizzate le variazioni al bilancio per il triennio 2007/2009 come da allegata tabella 2.
3. I maggiori oneri di parte corrente, derivanti dal comma 2, sono € 92.126.108,64 di competenza e di cassa, per l'anno 2007, € 18.148.788,12 di competenza, per l'anno 2008, e € 18.203.707,25 di competenza, per l'anno 2009.
4. Le maggiori spese in conto capitale per il triennio 2007/2009 derivanti dal comma 2, sono di € 30.410.000,00 di competenza e di cassa per l'anno 2007.
5. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 2007/2009 come da allegata tabella 3.
6. I maggiori oneri di parte corrente per il triennio 2007/2009, derivanti dal comma 5, sono di € 21.491.341,00 di competenza e di cassa per l'anno 2007, € 740.000,00 di competenza per l'anno 2008, e € 720.000,00 di competenza, per l'anno 2009.
7. I maggiori oneri in conto capitale per il triennio 2007/2009, derivanti dal comma 5, sono di € 68.418.596,39 di competenza e di cassa per l'anno 2007, € 222.026.238,85 di competenza, per l'anno 2008, ed € 63.675.000,76 di competenza, per l'anno 2009.
8. è autorizzata la riduzione dei mutui di competenza e di cassa per l'anno 2007 per € 73.754.976,99; è autorizzata l'assunzione dei mutui per € 105.543.516,52 di competenza, per l'anno 2008, e la riduzione degli stessi di € 25.621.020,27 di competenza, per l'anno 2009, a seguito delle riduzioni e degli incrementi di oneri in conto capitale conseguenti alle variazioni previste dalla presente legge.
9. La contrazione dei mutui di cui al comma 8 sarà autorizzata con la legge di approvazione del bilancio degli esercizi finanziari 2008 e 2009 in relazione alle effettive esigenze di cassa, secondo quanto previsto dall'articolo 44 della l.r. 34/1978.
10. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di cui alla presente legge si provvede come indicato nella allegata tabella 7 con i prospetti dei maggiori oneri e dei mezzi di copertura.
11. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi degli articoli 23 e 25 della l.r. 34/1978, come da specifica indicazione di cui alla allegata tabella 3.
12. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nell'allegata tabella 3.
13. In riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della l.r. 32/2006 la misura massima delle obbligazioni che la Regione è autorizzata ad assumere per finanziare contributi agli investimenti privati, sarà limitata per ogni anno di riferimento delle obbligazioni, dalle risorse disponibili generate dal risparmio pubblico e dalle maggiori entrate in capitale come previsto nell'allegata tabella B e comunque nella misura massima consentita dall'andamento degli accertamenti e degli impegni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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