Legge Regionale 6 agosto 2007 , n. 19

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19

Art. 7
(Programmazione dei servizi)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva ed aggiorna periodicamente gli indirizzi pluriennali e i criteri per la redazione dei piani provinciali dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 11, comma 2.
1 bis. Gli indirizzi pluriennali e i criteri di cui al comma 1 sono correlati ai fabbisogni di competenze professionali, anche innovative, per lo sviluppo del sistema economico lombardo.(18)
1 ter. Per le finalità di cui al comma 1 bis, la programmazione dell’offerta formativa valorizza le ricerche e le elaborazioni delle associazioni territoriali di rappresentanza e dei loro osservatori o di altre istituzioni di monitoraggio e ricerca.(18)
2. I servizi del sistema educativo di istruzione e formazione comprendono sia l'offerta dei percorsi di istruzione e formazione, sia i servizi connessi e funzionali, quali in particolare trasporto e mense, fornitura di libri di testo e materiale didattico, attività di orientamento, azioni per la lotta alla dispersione scolastica, nonché per l'educazione stradale, musicale e alla salute.
3. Gli indirizzi e i criteri comprendono altresì indicazioni per l'armonizzazione, rispetto alle specifiche caratteristiche dei territori, dei parametri dimensionali nazionali delle istituzioni scolastiche, nonché per l'individuazione degli ambiti territoriali funzionali entro i quali realizzare la programmazione territoriale.
4. La proposta della Giunta regionale tiene conto in particolare dell'attività di monitoraggio ed analisi dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui all'articolo 6 della l.r. 22/2006.
5. Alle province e ai comuni spettano, in attuazione delle rispettive competenze programmatorie, in coerenza con gli indirizzi e i criteri di cui al comma 1, l'organizzazione della rete scolastica e la definizione del piano provinciale dei servizi, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda.
6. Acquisiti i piani provinciali, il direttore generale competente, previa conferenza dei servizi con le province, adotta con decreto il piano regionale dei servizi.
7. Il piano regionale dei servizi garantisce l'offerta scolastica e formativa, individuando i servizi e i percorsi essenziali, che assicurano il diritto all'istruzione e alla formazione sull'intero territorio regionale.
8. Resta ferma l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative nell'istituire percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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