Legge Regionale 6 agosto 2007 , n. 19

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19

Art. 14
(Diritto-dovere di istruzione e formazione e obbligo di istruzione)
1. Il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione è assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo.
2. L'obbligo di istruzione, nel rispetto delle norme e delle leggi nazionali, è assolto anche attraverso la frequenza dei primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo. A tal fine gli standard formativi minimi dei primi due anni di tali percorsi rispondono alle finalità di crescita delle competenze culturali fondamentali e ai curricula definiti dal Ministero della pubblica istruzione, che assicurano l'equivalenza formativa di tutti i percorsi.
3. La Regione favorisce l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui al comma 2 promuovendo altresì, nelle modalità previste dalla normativa nazionale, percorsi e progetti di prevenzione e contrasto alla dispersione finalizzati a favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere di istruzione e formazione.
3 bis. Le istituzioni formative verificano meditante test, la conoscenza della lingua italiana da parte di cittadini stranieri che accedono per la prima volta al sistema educativo e formativo lombardo. Nel caso di verifica di un insufficiente livello di conoscenza della lingua, le istituzioni formative assicurano interventi per facilitare l’apprendimento della lingua italiana, secondo modalità definite dalla Giunta, al fine di consentire un regolare svolgimento dell’attività didattica.(42)
4. I genitori o chi ne fa le veci possono provvedere, in relazione ai percorsi di istruzione e formazione professionale, direttamente o privatamente alla formazione dei propri figli dimostrando di averne la capacità tecnica o economica e dandone comunicazione alla competente autorità.
5. La Regione promuove la collaborazione tra istituzioni formative, scuole secondarie di primo grado e centri provinciali per l'istruzione degli adulti, al fine di sviluppare attività di istruzione e formazione professionale rivolte ad allievi che hanno frequentato per almeno otto anni i percorsi del primo ciclo di istruzione senza conseguirne il titolo di studio conclusivo, ferma restando la competenza delle istituzioni scolastiche del primo ciclo al rilascio delle certificazioni.
6. È istituita l'anagrafe regionale degli studenti, quale sistema integrato delle anagrafi provinciali, coordinato ed integrato con l'anagrafe nazionale, alimentato dalle informazioni sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato degli studenti in diritto-dovere, a partire dal primo anno della scuola primaria. Le informazioni confluiscono nell'Osservatorio regionale di cui alla l.r. 22/2006.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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