Legge Regionale
6 agosto 2007
, n. 19
Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia
(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19
Art. 20
(Flessibilità del sistema di istruzione e formazione professionale)
1. Il sistema di istruzione e formazione professionale favorisce la flessibilità delle azioni formative, delle opzioni metodologiche e delle scelte organizzative, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni formative e scolastiche.
2. L'offerta formativa comprende percorsi sia graduali, continui e progressivi, sia modulari che personalizzati e di diversa durata e articolazione, in rapporto ai diversi stili di apprendimento e alle esigenze degli allievi e delle loro famiglie.
3. I percorsi di cui al comma 2 sono rivolti anche a soggetti in diritto-dovere di istruzione e formazione, per il recupero della dispersione scolastica e formativa, nonché per il reingresso nei percorsi formativi o nella formazione in apprendistato.
4. Gli esami conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionale, fermo restando l'assolvimento del diritto-dovere di cui all'articolo 14, possono essere sostenuti anche da candidati privatisti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia