Legge Regionale 6 agosto 2007 , n. 19

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19

Art. 26
(Modalità e criteri per l’accreditamento, sospensione, revoca e commissariamento)(62)
1. Ai fini dell'iscrizione all'albo, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, i requisiti per l'accreditamento, gli indicatori e le modalità di misurazione, in relazione al soggetto, alle prestazioni e ai processi di erogazione, con particolare riferimento a:
a) sistema certificato per la gestione della qualità;
b) indici specifici di efficienza ed efficacia;
c) adeguata dotazione logistica e gestionale;
d) affidabilità economico-finanziaria;
e) copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli utenti;
f) disponibilità di competenze professionali;
g) capacità di correlazione con il territorio;
h) non essere soggetto a procedure fallimentari o altre procedure concorsuali.
1 bis. La deliberazione di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di rilascio e revoca dell’accreditamento, nonché ogni altro aspetto attinente alla tenuta dell’albo.(63)
2. Per l'iscrizione alla sezione A dell'albo i richiedenti devono assicurare altresì:
a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione;
b) un'offerta formativa di percorsi conformi alle indicazioni regionali per l'offerta formativa;
c) forme di rappresentanza degli allievi e delle loro famiglie;
d) l'adeguatezza e l'idoneità dei locali in cui si svolge l'attività;
e) la disponibilità di laboratori, attrezzature e strumenti adeguati ai percorsi formativi offerti;
f) l'utilizzo di docenti e formatori in possesso di specifici requisiti;
g) l'applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il personale dipendente;
h) adeguate forme di pubblicità dei bilanci.
2 bis. In caso di accertamento, da parte della direzione generale competente in materia di formazione, della perdita di uno o più requisiti richiesti per l’accreditamento o di carenze nell’erogazione di livelli essenziali delle prestazioni e comunque degli standard previsti dal sistema di accreditamento, nonché in caso di accertamento di gravi irregolarità amministrative e contabili, anche a seguito di violazione di leggi o regolamenti, con particolare riguardo all’utilizzo improprio di risorse pubbliche, all’omessa vigilanza dell’organismo di valutazione sull’operato dell’ente e alla mancata trasparenza dei bilanci, la medesima direzione generale, nel rispetto del principio di proporzionalità, contesta formalmente all’ente le violazioni riscontrate, assegnando un termine per eventuali controdeduzioni. Qualora, anche alla luce del contraddittorio instaurato con l’ente, emerga che le irregolarità riscontrate non sono di gravità tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’amministrazione regionale e il soggetto accreditato, la direzione generale competente procede alla sospensione dell’accreditamento per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili per non più di ulteriori centottanta giorni, fatta salva la conclusione, da parte dell’ente, delle attività formative in corso di svolgimento. Nel provvedimento di sospensione la medesima direzione fornisce indicazioni sulle azioni da intraprendere per mantenere i requisiti richiesti per l’accreditamento e sanare le irregolarità riscontrate. Decorso inutilmente il periodo di sospensione, si procede alla revoca dell’accreditamento.(64)
2 ter. Si procede immediatamente alla revoca dell’accreditamento nel caso in cui le irregolarità riscontrate non siano sanabili e compromettano il rapporto di fiducia tra l’amministrazione regionale e il soggetto accreditato. Nel valutare la sanabilità delle irregolarità riscontrate, la direzione generale competente tiene conto di eventuali azioni intraprese autonomamente dall’ente per mantenere l’accreditamento, nonché di eventuali rilevanti cambiamenti nella compagine sociale, nello statuto o negli organi di gestione, vigilanza e controllo interno.(64)
2 quater. Nei casi di revoca è fatta salva la conclusione da parte dell’ente delle attività formative in corso di svolgimento limitatamente al tempo strettamente necessario al completamento delle procedure per la riassegnazione di tali attività ad altro ente accreditato, ad eccezione di quanto previsto al comma 2 quinquies.(64)
2 quinquies. Nei casi in cui il provvedimento di revoca dell’accreditamento riguardi enti iscritti alla sezione A dell’albo o enti iscritti alla sezione B che erogano percorsi abilitanti, regolamentati a livello nazionale o regionale o afferenti al quadro regionale degli standard professionali e non vi siano le condizioni per assicurare la conclusione delle attività formative in corso, la Giunta regionale procede alla nomina di un commissario per il tempo strettamente necessario ad assicurare la conclusione delle suddette attività e la relativa regolarità amministrativa e contabile. Il commissario è nominato, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, tra gli iscritti ad apposito elenco tenuto presso la direzione generale competente in materia di formazione. Possono avanzare richiesta di iscrizione le persone fisiche in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) iscrizione da almeno dieci anni nell’albo dei dottori commercialisti; b) svolgimento per almeno tre anni del ruolo di direttore di un ente accreditato ai sensi della presente legge. Al commissario spetta un compenso determinato in misura non superiore a euro 60.000,00 annui, al lordo di oneri riflessi, ritenute fiscali e di IVA se dovuta. Il compenso è corrisposto al commissario da parte dell’ente destinatario del provvedimento di revoca; qualora non sia in grado di farvi fronte, gli oneri finanziari sono sostenuti dalla Regione con diritto di rivalsa sull’ente medesimo.(64)
2 sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato 2026”, la Giunta regionale definisce le modalità di selezione del commissario, con particolare riguardo alle disposizioni volte ad evitare situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, nonché ogni altro aspetto attinente alla tenuta dell’elenco.(64)
2 septies. La sospensione e la revoca dell’accreditamento, nonché l’eventuale nomina del commissario, sono disposte con decreto dirigenziale, che definisce anche le specifiche funzioni dello stesso commissario e l’entità del compenso nell’ipotesi ed entro la misura massima di cui al comma 2 quinquies.(64)
3. Con la deliberazione di cui al comma 1è assegnato agli operatori già accreditati in base alla deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2004, n. VII/19867 (Criteri per l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento - III fase) un congruo termine di adeguamento ai nuovi requisiti.
NOTE:
62. La rubrica è stata sostituita dall'art. 7, comma 1, lett. a) della l.r. 29 dicembre 2025, n. 19. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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