Legge Regionale 6 agosto 2007 , n. 19

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19

Art. 27
(Valutazione del sistema)
1. La valutazione del sistema di istruzione e formazione professionale è attuata secondo le disposizioni degli articoli 6, 16 e 17 della l.r. 22/2006, nel rispetto delle norme generali sulla valutazione del sistema educativo nazionale.
2. Al valutatore indipendente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni formative, anche in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e con altri enti nazionali e internazionali di valutazione, compete in particolare:
a) la valutazione del sistema di istruzione e formazione professionale in riferimento ai livelli di crescita di istruzione, di inserimento sociale, di risposta alle esigenze occupazionali del mercato, anche al fine di garantire un'adeguata informazione ai fruitori dei servizi di istruzione e formazione e alle loro famiglie;
b) la valutazione delle attività formative dei singoli soggetti facenti parte del sistema di formazione professionale, beneficiari, a qualsiasi titolo, di fondi regionali.
3. Il valutatore indipendente rende disponibili i risultati della valutazione al fine di consentire alle province e alla Regione una efficace programmazione ed incentivazione dei servizi e delle politiche.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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